Consulente Finanziario Ex Promoter
L’ ex promotore finanziario oggi denominato consulente finanziario, è “la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. Il promotore è abilitato all’offerta fuori sede svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto” (art. 31, comma 2 del D.Lgs. n. 58 TUF). è quindi abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, istituti di credito). Solo i consulenti finanziari in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472 e dei requisiti di professionalità verificati dall’OCF possono esercitare l’attività, previa iscrizione all’albo unico nazionale tenuto dallo stesso OCF.
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